Stella

 

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE - SEDE . DURATA - SCOPI.

Articolo 1
L’Associazione La Ghironda, amici dei balli occitani, costituita in Carmagnola in data 13/06/2005 è regolata dal presente Statuto modificato nell'assemblea Straordinaria dei Soci in data 07/05/2009.

Articolo 2
La sede dell’Associazione è fissata presso Borri Maria Luisa Via San Francesco di Sales 150 Carmagnola.

Articolo 3
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea degli associati.

Articolo 4
L’Associazione è laica, apolitica ed esclude ogni fine di lucro.

Articolo 5
L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) Conoscere e valorizzare la cultura e le tradizioni Occitane con particolare riferimento alla musica e danze
b) Promuovere e organizzare attività di tipo culturale.

TITOLO SECONDO
ASSOCIATI

Articolo 6
L’iscrizione all’Associazione è libera ed aperta a tutti coloro che abbiano interesse per le finalità dell’associazione.Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 7
Tutti gli associati versano la quota d’associazione annua stabilita dal Consiglio Direttivo e s’impegnano a rispettare le norme statutarie.

Articolo 8
Il numero degli associati è illimitato.
Si distinguono in:

  • Soci Ordinari: coloro che versano la quota associativa annua
  • Soci Sostenitori: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari
  • Soci Benemeriti:coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per avere arrecato  particolari benefici morali o materiali all’Associazione.
  • Soci Aggregati: coloro che partecipano saltuariamente alle attività senza l’obbligo di pagamento della quota associativa annuale, non possono usufruire delle agevolazioni degli altri soci, non sono elettori ed eleggibili.

Articolo 9
Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione e sono impegnati al perseguimento degli scopi statutari.
Tutti i soci ordinari e sostenitori sono elettori ed eleggibili nelle cariche dell’Associazione. I soci benemeriti possono far parte di diritto del consiglio direttivo.

Articolo 10
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
Dimissione volontaria
Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto per la quota associativa
Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo,  pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell’attivita’ sociale. L’associato radiato non può più essere ammesso.

 TITOLO TERZO
ORGANI SOCIALI

Articolo 11
Sono organi sociali:
A) l’ Assemblea Generale
B) il Consiglio Direttivo
C) il Presidente
D) il Segretario
E)) il Tesoriere
F) il Collegio dei Revisori.

A) - ASSEMBLEA.

Articolo 12
L’Assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Articolo 13
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Ciascun associato può farsi rappresentare da un proprio delegato, anch’esso associato, con atto di delega scritta; nessun delegato può disporre di più di una delega. Non sono consentite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 14
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione.
La convocazione è fatta con avviso scritto, contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno, e verrà consegnata agli associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente dell’Associazione su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Articolo 15
L’Assemblea Generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per la valutazione dell’attività svolta durante l’anno sociale.

Articolo 16
L’Assemblea Generale dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, da persona designata dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e constata la regolarità della convocazione, delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento in Assemblea.
Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea delibera con voto palese, salve le deroghe contenute nel presente Statuto.

Articolo 17
L’Assemblea Generale dei soci in seduta ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo ;
b) delibera sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o degli associati ;
c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
d) delibera su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea Generale dei soci è regolarmente formata in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 18
L’Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e della maggioranza assoluta degli associati in seconda convocazione.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO.


Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri,  di nomina elettiva.
I componenti sono eletti tra gli associati dall’Assemblea con votazione segreta. Ogni associato può esprimere al massimo tre preferenze. Sono eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
I consiglieri eletti durano in carica due anni.
Si considera decaduto il consigliere dopo tre assenze consecutive alle riunioni del direttivo.
In caso di dimissioni o impossibilità da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo di svolgere il proprio incarico, subentrano i primi non eletti secondo l’ordine delle preferenze ricevute. I membri subentrati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Qualora, per mancanza di sostituti, il numero dei membri elettivi del Consiglio Direttivo risulti inferiore a cinque, si deve, entro trenta giorni, procedere a nuove elezioni.

Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, e segnatamente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità associative che non siano espressamente riservate dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio dell’Associazione, forma il bilancio di previsione con il relativo programma di attuazione, predispone il conto consuntivo e la relazione sull’attività svolta.

Articolo 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno.
L’anno sociale decorre dal 1° luglio al 30 giugno

Articolo 22
Il Consiglio Direttivo sceglie al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti e con votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Nomina altresì, in caso di lite, il componente del Collegio arbitrale di cui all’art. 30.

Articolo 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri, fatti salvi gli obblighi statutari.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

C) PRESIDENTE


Articolo 24
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale degli associati, cura l’esecuzione delle deliberazioni consiliari ed assembleari ed è assistito dal Segretario.
In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

D) SEGRETARIO.


Articolo 25
Il Segretario è il coordinatore dell’attività associativa in conformità delle delibere del Consiglio Direttivo. Tiene in custodia lo schedario dei soci, i verbali e tutti i materiali dell’Associazione.

E) TESORIERE.

Articolo 26
Il Tesoriere cura l’amministrazione e redige il bilancio di ogni anno di gestione in collaborazione con il Presidente dell’Associazione; custodisce i fondi, riscuote le quote sociali, provvede al pagamento delle spese.

 TITOLO QUARTO.
IL PATRIMONIO - LE ENTRATE

Articolo 27
Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio .

Articolo 28
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative
b) dai contributi di enti ed associazioni
c) dai proventi derivati dalle attività organizzate dall’associazione
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.

 TITOLO QUINTO.
NORME GENERALI E FINALI.

Articolo 29
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deliberato, con le modalità di cui all’articolo 18, dall’Assemblea dei soci, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori ed a stabilire la devoluzione del patrimonio, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altra o altre associazioni.

Articolo 30
Le controversie che dovessero insorgere tra l’associazione, gli associati e i componenti degli organi sociali in dipendenza del presente Statuto saranno deferite a un Collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo d’accordo. Il Collegio avrà potere di decidere le controversie secondo equità.

Articolo 31
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile.

 

 
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